Home > Società SRL semplificata Under 35 – SRLS

Società SRL semplificata Under 35 – SRLS

1 – COS’È?
La società a responsabilità limitata semplificata (di seguito s.r.l.s.) è una “variante” semplificata, come dice il nome, della società a responsabilità limitata (di seguito s.r.l.).
Anche la s.r.l.s., come la s.r.l., è adatta per attività di piccole e/o medie dimensioni “small to medium business” ed è stata pensata specificamente per attività di “start up” e per favorire l’imprenditorialità giovanile.

2 – FA PER ME?
A condizione di avere meno di 35 anni compiuti, anche la s.r.l.s., come la s.r.l., è adatta per attività di piccole e/o medie dimensioni “small to medium business” ed è stata pensata specificamente per attività di “start up” e per favorire l’imprenditorialità giovanile.

Vantaggi:
1. È economica nella fase costitutiva e come tale può favorire iniziative economiche;
2. Come per la s.r.l., anche con la s.r.l.s. è possibile iniziare anche da soli (la “s.r.l.s. unipersonale”) e la responsabilità per eventuali debiti della società è limitata al capitale investito. I soci o l’unico socio non rischiano direttamente con i propri beni personali (ad esempio i soci non rischiano di perdere la casa di proprieta’ dove vivono se non riescono a far fronte ai debiti sociali);
3. Il capitale sociale iniziale può consistere anche solo in 1 Euro (comunque non può essere superiore a 9.999,99 Euro).

Svantaggi:
1. Non è molto economica da gestire successivamente alla costituzione;
2. Non consente la partecipazione di soggetti con più di 35 anni;
3. Non può dotarsi di un capitale superiore a 9.999,99 Euro;
4. Le regole di funzionamento e di amministrazione sono già fissate per legge e non consentono deroghe da parte dei soci;
5. Potrà avere notevoli difficoltà di accesso ai finanziamenti.

3 – CARATTERI DISTINTIVI
La società a responsabilità limitata, è una società di capitale e quindi a differenza dell’impresa individuale e delle società di persone (snc o sas), garantisce un’autonomia patrimoniale perfetta.
Ciò significa che:
- i soci non sono tenuti a pagare i debiti con i propri beni personali e non sono obbligati a prestare i propri soldi alla società;
- in caso di difficoltà economiche e quindi di impossibilità di pagare i debiti (“insolvenza”), la società può fallire, ma i soci o l’unico socio non falliscono;
- prevale la volontà di chi ha una maggiore partecipazione al capitale sociale.

Per la sua costituzione è richiesto un capitale minimo di Euro 1 (uno) e massimo di Euro 9.999,99 e deve essere costituita solo da persone con età inferiore a 35 anni.
Il capitale viene versato all’amministratore della società che ne rilascia quietanza.
I soci devono avere età inferiore a 35 anni: se dopo la costituzione uno o più soci raggiungono tale età, la società dovrà adottare la forma di s.r.l. (con conseguente adeguamento del capitale al minimo di Euro 10.000 e modifiche statutarie necessarie)
L’atto costitutivo viene redatto da un Notaio, senza che siano dovuti onorari se si ricorre al modello standard.
L’Amministrazione può essere affidata ad un solo socio o a più persone, purchè soci. Anche tutti soci possono essere amministratori e possono firmare disgiuntamente o congiuntamente per impegnare la società.
Le decisioni importanti (modifica dello statuto o comunque delle regole di funzionamento, aumento del capitale e simili) vengono prese dai soci con le maggioranze stabilite dalla legge (non modificabili dai soci).
La società deve tenere le scritture contabili e gli amministratori ogni anno (entro fine aprile o al massimo entro fine giugno) devono compilare il bilancio di esercizio contabile che, dopo l’approvazione dell’assemblea, deve essere inviato presso il registro tenuto alla camera di commercio dove ha sede la società.
Per tali incombenze è necessario farsi aiutare da un commercialista o comunque da un esperto contabile. Ci si può rivolgere anche ad un’associazione locale di categoria. Non sono previsti, infatti, ad oggi semplificazioni concernenti gli obblighi contabili e fiscali.

4 – REGIME FISCALE
La società paga le imposte in relazione agli utili netti conseguiti nell’esercizio sociale che decorre in genere dal 1^ gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio è il documento contabile da cui risultano gli utili e le perdite. La tassazione degli utili, avviene per competenza, cioè, indipendentemente dall’incasso effettivo.
Alla fine dell’esercizio, una parte degli utili dovrà essere destinata a riserva ed il restante può essere distribuito ai soci previa delibera degli stessi. Le imposte dirette (IRPEF) vengono pagate dai soci sugli utili ricevuti (a seguito di compilazione del modello UNICO) qualora non vengano tassati direttamente dalla società come trattenuta prima della loro distribuzione.

5 – COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ
La Srls si costituisce con atto pubblico innanzi al notaio, che provvede a registrare l’atto e ad iscrivere la società nel registro delle imprese competente per territorio (quello dove è posta la sede sociale). La SRLS deve avere un proprio Codice Fiscale (che è anche il numero di Partita IVA) e nasce dal momento della iscrizione a Registro Imprese effettuata direttamente dal notaio.
Per fare tutto occorrono da uno o due giorni ad una settimana al massimo.
La SRLS deve essere iscritta nel Registro delle Imprese dove e’ posta la sede della società.
Senza l’iscrizione la società non nasce e quindi non è una srls, con tutte le caratteristiche e le garanzie.

6 – COSTI
Imposta di Registro – Euro 168,00                  
Camera di Commercio – Euro 200,00
Totale Euro 368,00
Non sono dovuti onorari notarili se si ricorre al modello standard. Se vi si deroga il costo è il medesimo della srlcr.

7 – SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ
La Società si scioglie con una delibera di assemblea verbalizzata dal notaio. Occorre nominare un liquidatore (in genere un ex amministratore della stessa) che si occupi della chiusura dei debiti, dei crediti, e di tutte le partite contabili in sospeso. Il liquidatore richiederà poi direttamente la cancellazione della società dal Registro Imprese (senza alcun ulteriore atto).